Press "Enter" to skip to content

Diritto di seguito – Artisti ed eredi hanno una percentuale anche sui quadri venduti da tempo


Van Gogh fu uno degli autori che soffrirono massimamente il mancato consenso e l'impossibilità di mantenersi con i propri quadri.E' da questi casi clamorosi che si è sviluppato un concetto nuovo rispetto alle vendite delle opere, fino a settant'anni dalla morte dell'autore.
Van Gogh fu uno degli autori che soffrirono massimamente il mancato consenso e l’impossibilità di mantenersi con i propri quadri che successivamente acquisirono valori enormi.E’ da questi casi clamorosi che si è sviluppato un concetto nuovo rispetto alle vendite delle opere,con il riconoscimento all’autore o agli eredi di una percentuale sulla transazione. Il diritto si estende fino a 70 anni dalla morte dell’artista.

Sia gli artisti che sono stati baciati dalla fortuna della prosperità e della tranquillità economica in vita, quanto i più osteggiati o dimenticati dal mercato e diventati successivamente, autentiche colonne, sotto il profilo culturale ed economico possono godere in linea diretta o per successione di una percentuale sulle vendite delle proprie opere, anche se queste appartengono, da tempo, a loro.  Non stiamo parlando di diritti d’autore fotografici che. esclusi autori grandissimi _ Picasso, Matisse, Warhol e una ventina d’altri – sono piuttosto magri. Ma di una percentuale compensativa che riconosce la proprietà intellettuale del quadro, della scultura o dell’installazione in vendita.

Tecnicamente si chiama “diritto di seguito” e, oggettivamente, tende a ripristinare una minima giustizia soprattutto nei confronti degli autori e dei loro discendenti che dovettero affrontare periodi durissimi, senza il minimo conforto.
“Il “diritto di seguito” (droit de suite), è il diritto dell’autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima – spiegano alla Siae, Società autori ed editori. “Con la Legge 1 marzo 2002, n. 39 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea-Legge comunitaria 2001 ”, il Governo era stato delegato ad emanare il decreto di attuazione della Direttiva 2001/84/CE sul “diritto di seguito”.
Ciò è avvenuto con il Dlgs n.118 del 13/2/2006 “Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale” pubblicato nella G.U. serie generale n. 71 del 25/3/2006 e in vigore dal 9/4/2006.
Il compenso è a carico del venditore ed è dovuto per tutte le vendite successive alla prima cui partecipi, come venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte. Il diritto di seguito  cioè la percentuale sul passaggio del dipinto – si applica per le transazioni compiute da  gallerie, case d’asta o mercanti d’arte, mentre sono escluse le vendite dirette tra privati. L’importo del compenso è in percentuale, individuato per scaglioni, su quanto ottenuto per ogni vendita.
In base alla norma, per opere d’arte si intendono le creazioni originali dell’artista, come quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati come opere d’arte e originali, nonché i manoscritti.
“La Siae  è incaricata di incassare il diritto di seguito per conto di tutti gli artisti anche se non associati all’ente – spiegano alla Società autori ed editori – e già riceve i diritti dei propri aderenti da parte delle società d’autori consorelle nei cui paesi il diritto di seguito è stato introdotto”.
LA SCHEDA DELLA SIAE

OPERE SOGGETTE AL DIRITTO DI SEGUITO
(anche anonime e pseudonime)
  1. originali delle opere delle arti figurative come quadri, “collages”, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, le opere in vetro, fotografie e gli originali dei manoscritti;
  2. copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, purché numerate, firmate o debitamente autorizzate dall’autore.
COMPENSIIl compenso è calcolato sul prezzo di vendita, al netto dell’imposta, in base percentuale differenziata in relazione ai diversi scaglioni, sono così determinati:

  1. 4% per la parte del prezzo di vendita fino a € 50.000,00; (*)
  2. 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 50.000,01 e € 200.000,00;
  3. 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 200.000,01 e € 350.000,00;
  4. 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 350.000,01e € 500.000,00;
  5. 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a € 500.000,00;

L’importo totale del compenso non può essere comunque superiore a € 12.500,00.(*) Le vendite effettuate fino al 20/3/2008 saranno trattate secondo quanto disposto dalla Direttiva Europea 2001/84 (modificata dall’art. 11 della L. 34/2008) con il quale il calcolo veniva eseguito sulla differenza di prezzo tra € 3.000,00 ed € 50.000,00.
 

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA DICHIARAZIONE ALLA SIAECase d’asta, gallerie d’arte e commercianti di opere d’arte che intervengono nella vendita in qualità di venditori, acquirenti o intermediari.
N.B. il compenso è a carico del venditore.
OPERAZIONI SOGGETTE AL DIRITTO DI SEGUITOVendite d’opere e manoscritti che prevedono l’intervento, a titolo di venditori, acquirenti o intermediari, dei professionisti del mercato dell’arte con prezzi- al netto dell’imposta- pari o superiori a € 3.000,00.
Il diritto non si applica, inoltre, quando il venditore (professionista) abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore nei tre anni precedenti la vendita ed il prezzo di quest’ultima non superi € 10.000,00.
La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall’acquisto, salvo prova contraria fornita dal venditore.
BENEFICIARI DEL DIRITTO DI SEGUITOAutori italiani e della Comunità Europea e loro eredi. In mancanza di successione entro il sesto grado i compensi sono devoluti all’ENAP. Agli autori extracomunitari il compenso viene riconosciuto a condizione di reciprocità. Si prescinde dalla reciprocità per gli autori stranieri abitualmente residenti in Italia.
Al momento la SIAE non dispone di un documento ufficiale con l’indicazione dei paesi esteri nei quali è operativo il diritto di seguito e con i quali valgono, quindi, gli accordi di reciprocità. Pertanto, nel frattempo, si può fare riferimento all’elenco elaborato dalla Società autori francese ADAGP, consorella della SIAE.
Si segnala che il diritto di seguito è attivo anche in California benché non compresa nel predetto elenco.
DURATA DELLA TUTELADura tutta la vita dell’autore e per settant’anni dopo la sua morte è un diritto inalienabile e non può fornire oggetto di rinuncia, nemmeno preventivamente.
DICHIARAZIONE VENDITE
  1. via WEB previa sottoscrizione di un contratto;
  2. Modello DDS01;
PAGAMENTO DIRITTO DI SEGUITO– MAV bancario;
– Carta di Credito;
– Bonifico Bancario.

IMMAGINI DI DIPINTI TUTELATE DAL DIRITTO D’AUTORE
Le leggi nazionali e internazionali riconoscono la paternità intellettuale di un’opera, anche relativamente alla sua immagine, per un periodo che copre la vita dell’autore e che si estende fino a 70 anni dalla morte dell’autore stesso. Cosa significa tutto ciò? Significa che i diritti derivanti dall’immagine appartengono, per il periodo indicato, all’artista e ai suoi eredi (70 anni) e al fotografo autore dello scatto (25 anni per la riproduzione di un quadro, dal momento in cui la fotografia è stata scattata). Le famiglie degli autori conosciuti mondialmente -come Picasso ecc – recuperano diritti anche attraverso una richiesta economica sulle stampe delle opere. Vorremmo però compiere una distinzione. La consuetudine vuole che per l’estensione del diritto di cronaca e, comunque, per interesse stesso dell’autore le immagini dei dipinti o delle opere d’arte siano utilizzate gratuitamente a corredo di articoli, saggi, studi critici dedicati all’autore stesso, anche se gli originali delle opere – tele, statue ecc. – sono stati venduti. La circolazione di studi e notizie sull’autore divengono promozione della conoscenza del’autore stesso, invito alla lettura delle sue opere, rivalutazione costante dei dipinti. Tra i primi a rendersi conto della necessità che le immagini dei dipinti dovessero circolare per aumentare, diffondere o rendere permanente la notorietà di un autore fu Raffaello Sanzio, che ordinò che fossero ricavate stampe dai propri dipinti. La storia dell’arte e della cultura sarebbero state più povere se Raffaello avesse bloccato la diffusione delle immagini stesse, che furono palestra formativa per altri artisti e che contribuirono a costruire la fama dell’artista, attraverso una diffusione capillare dei disegni tratti dai suoi dipinti. Così si tende a considerare che una tassa sulla circolazione di un’immagine – se corredata a una notizia, a uno studio, a un approfondimento sull’autore – ne ridurrebbe, con il tempo, la diffusione e la conoscenza. Internet ha poi involontariamente sciolto ogni nodo con la moltiplicazione della circolazione delle immagini stesse. I diritti economici sulle immagini che siano riproduzioni di opere d’arte tendono con sempre maggior frequenza ad essere applicate nel caso di uso commerciale dell’immagine stessa e non per diffusione per conoscenza, studio, analisi, notizia relativa all’autore e alle sue opere. Per uso commerciale si intende soprattutto sfruttamento commerciale, cioè l’uso di un’immagine legata a un prodotto, utilizzata per decorare un prodotto, per un marchio, per un tessuto, per una ceramica ecc. Comunque sia, sotto il profilo della normativa. Come potremo osservare, però, ci sono realtà, come Wikipedia che, per timore di contestazioni legittime, pubblicano soltanto immagini di pubblico dominio. Cosa sono le immagini di pubblico dominio? Sono quelle che non sono più coperte da alcuna norma sul diritto d’autore, sia fotografico che relativo alla paternità intellettuale di un’opera. L’immagine di un quadro scattata 25 anni fa di un’opera di Leonardo da Vinci, non può produrre alcun beneficio economico nè al fotografo, né all’editore, né al museo detentore dell’opera, né ai discendenti dell’autore, perchè il pittore è morto in un periodo uscito dalla decorrenza dei settant’anni della morte. E’ divenuta patrimonio dell’umanità.
Il proprietario di un quadro gode di diritti d’autore?
La proprietà di un’opera d’arte non estende all’acquirente o al detentore dell’opera stessa alcun diritto intellettuale o di sfruttamento dell’immagine. Per intenderci: se l’immagine dell’opera in questione è pubblicata su un catalogo di 25 anni fa e l’autore del dipinto è morto da oltre 70 anni essa può divenire oggetto di riproduzione, senza che sia interpellato fotografo, editore e proprietario del dipinto e senza che sia corrisposto un contributo sui diritti d’autore. Ciò riguarda le immagini bidimensionali, cioè le fotografie dei dipinti.
Il proprietario di un dipinto o di un museo non può nemmeno opporsi allo sfruttamento commerciale dell’immagine della propria opera, poichè egli è padrone dell’opera stessa, non del suo contenuto intellettuale e di immagine, divenuto patrimonio condiviso dell’umanità. E ciò vale sia per i musei che i privati. Perchè, in alcuni casi i musei fanno pagare i diritti di copia? Normalmente essi chiamano un fotografo perchè sia compiuta la riproduzione fotografica del quadro e oltre all’immagine, si fanno cedere i diritti fotografici (un tempo questo atto era sancito dalla consegna del rullino di pellicola). Un museo può far pagare i diritti solo se invia al richiedente l’immagine (di sua proprietà) di un’opera scattata in un periodo anteriore ai 25 anni perchè può solo usufruire dei diritti fotografici e non dei diritti relativi al dipinto. Se la stessa opera è pubblicata in un catalogo di oltre 25 anni fa essa può essere copiata senza alcuna autorizzazione, né da parte del fotografo, nè da parte dell’editore, del museo o del proprietario. L’immagine è divenuta, infatti, di pubblico dominio.
Un proprietario o un museo possono invece negare a un fotografo o a una troupe – o imporre un costo di riproduzione – di entrare nella casa o nel museo per uno scatto fotografico, nel caso in cui sia realizzata una nuova fotografia. Il pagamento dei diritti di riproduzione, che avviene negli spazi del museo o della casa, può essere richiesto al fotografo per coprire il tempo concesso alla riproduzione stessa e i disagi da essa derivati. Ma una limitazione delle circolazione delle immagini è sempre un danno per il proprietario dell’opera, poichè il valore o la conoscenza del dipinto aumentano con la sua diffusione.