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Perché Facebook non vuole e non può "rubare" le nostre foto e i nostri testi. Leggi e leggende metropolitane


goya copertina



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Da tempo circola una leggenda web in base alla quale la pubblicazione di immagini o di testi su Facebook eliminerebbe ogni diritto di sfruttamento intellettuale e di proprietà degli stessi e delle stesse da parte degli autori. Ciò significherebbe che, all’atto della pubblicazione, l’autore perderebbe ogni diritto. Niente di più falso. Le proprietà intellettuale resta all’ideatore-realizzatore dell’immagine e, anche nel caso di sfruttamento commerciale da parte di terzi, essa è sottoposta alle leggi sul diritto d’autore. Quindi poniamo il caso che voi inventiate l’immagine più bella, sinteticamente efficace per la rappresentazione del sistema Facebook. Che la inseriate in Facebook. E che Facebook se ne innamori al punto da volerla trasformare in una propria immagine pubblicitaria. Il colosso, certamente, non procederebbe con la violazione delle leggi del copyright, ma vi chiederebbe  se siete disposti a cedere l’immagine  per un periodo transitorio o se volete venderla completamente – un tempo si diceva: cessione del rullino – .  Invece, e anche questo comprensibile – Facebook non deve nulla a noi tutti, produttori di immagini e di contenuti, nel caso testi e foto siano autonomamente pubblicati dagli autori stessi o dai loro amici, sulla piattaforma. Pertanto anche nel caso in cui noi considerassimo Facebook come un’immensa testata giornalistica – fatto non tecnicamente vero – noi ci troviamo ad affidare, con l’autopubblicazione, le nostre immagini alla testata senza che essa ce le richieda. L’interesse nel pubblicare -da parte dell’utente –  è pertanto preminente.  Non è possibile chiedere a Facebook diritti d’autore se siamo noi a pubblicare le immagini. La pubblicazione volontaria di proprie immagini in un sito solleva il proprietario del sito stesso dall’obbligo sul diritto d’autore,  relativamente a quello specifico atto di pubblicazione. L’obbligo permane nel caso in cui fosse il proprietario del sito a pubblicare in altro luogo l’immagine. Le leggende metropolitane sull’estinzione dei diritti di copyright nel caso di pubblicazione su Facebook nascono da una cattiva interpretazione del rapporto tra autopubblicazione e diritto del proprietario del sito di non pagare diritti d’autore per immagini volontariamente pubblicate dall’autore. E’ tutto perfettamente logico.
Come tutelare le proprie immagini artistiche, le foto di viaggio, ecc da altri utenti, da agenzie, giornali? Presto vedremo apparire anche su Facebook la C di Copyright, che sottolinea ( o meglio sarebbe dire: ricorda) il fatto che anche le fotografie sono tutelate dal diritto d’autore e che il diritto d’autore vale per tutti, pure per coloro che non sono iscritti a specifiche società specializzate o che non esercitano in modo preminente una professione artistica. Pur in assenza di dichiarazione di copyryght, la legge sul diritto d’autore resta attiva, anche se, rendendo difficoltoso stabilire di chi sia la proprietà dell’immagine, l’accertamento dell’illecito potrebbe risultare più complesso.Un’altra modalità è quella di sovrascrivere il proprio nome e cognome ad una parte della foto. C’è anche chi, operando in modo contrario, inserisce sul web foto di sè o altre immagini scattate personalmente, dichiarando che sono di libera circolazione e che tutti possono usarle, senza dover fare richieste particolari, rendendole pertanto di pubblico dominio immediatamente e rinunciando a qualsiasi diritto di sfruttamento editoriale. Noi, che siamo favorevoli alla libera circolazione delle idee e delle immagini, inviteremmo tutti coloro che non traggono  sostentamento dalle immagini stesse a segnalare nel proprio sito o sulla propria pagina, che le immagini, per usi leciti, possono essere prelevate e utilizzate liberamente. Potremmo però chiedere che sia citata la fonte.

Esistono altri casi  in cui chiunque può utilizzare, senza richiesta alcuna, il materiale altrui. E’ quello della creazione di un link.  Nessuno può copiare l’articolo di una testata, ricavare le fotografie e pubblicarlo sul proprio blog o in facebook o su una testata elettronica. Può invece, liberamente – e con vantaggio della testata stessa – pubblicare il link che conduce al testo originale. Copiare link di articoli interessanti e inserirli in Facebook non comporta alcun reato. Anzi. Ciò favorisce la diffusione della testata e rende più interessanti i contributi che appaiono su Facebook.
 
L’utilizzo – da parte di testate giornalistiche o soggetti equiparabili –  di immagini pubbliche di soci di facebook potrebbe avvenire solo nel caso in cui le immagini siano oggetto di recensione o rientrino in un servizio giornalistico riferito all’attività artistica del socio facebook in questione. Risulta comunque indispensabile concordare l’autorizzazione temporanea del diritto di pubblicazione, anche gratuita.
Un caso particolare riguarda le immagini – ritratti di soci – che vengono recuperate dai giornali, attingendo da Facebook, nel caso della morte del proprietario del profilo per incidente, ecc.  La giurisprudenza non ci risultata si sia ancora espressa su questi casi, ma la logica vorrebbe che poiché l’immagine del profilo è pubblica – ed è tale con piena consapevolezza del socio che compie quell’atto deliberatamente, scegliendo la fotografia di sè dalla quale si sente meglio rappresentato sotto il profilo fisico e/o psicologico, con il fine di apparire pubblicamente e di mostrarla agli altri- essa diventerebbe parte esposta ed esponibile di identità pari al nome e al cognome.   Il diritto alla privacy verrebbe completamente a decadere nel caso di immagini Facebook pubblicate come “visibili a tutti”. Mentre lo stesso diritto verrebbe violato nel caso in cui un amico divulgasse, con propri tag o nel proprio blog, foto riservate da un amico al gruppo di amici stessi. Comunque sia esse restano sempre di proprietà di chi le ha scattate.


Esiste poi il diritto di cronaca, in base al quale risulterebbe possibile prelevare la “testina”  in questione. Ma il diritto di cronaca può essere considerato attivo anche per immagini importanti, seppur “complementari”, in base al diritto stesso, come la foto-ritratto?
Nel caso in cui il personaggio fosse morto e in quei momenti non si trovassero parenti ai quali chiedere autorizzazione al prelievo e alla pubblicazione di un’immagine, come si dovrebbe procedere? Bisogna ammettere il fatto che il soggetto in questione ha scelto la più rappresentativa immagine di sé, per “rappresentarsi”, appunto; e poichè la rappresentazione di sè è la forma con la quale si modula la propria presenza in pubblico, si potrebbe affermare che il soggetto stesso ha autorizzato la pubblicazione, all’atto stesso di condividere e diffondere il proprio ritratto. A riprova delle veridicità di questa considerazione, sta il fatto che alcuni soci di facebook non inseriscono la propria foto ritratto, lasciando una silhouette, maschile o femminile che sia, e negando, in questo modo, la visione e la circolazione della propria immagine. Un modo per sottolineare la scelta della privacy, pur permanenedo in luoghi di “pubblica esposizione”.
Allora come possono procedere i giornalisti nel caso in cui abbiano la necessità di recuperare una “testina”? Bisogna essere prudenti. La richiesta andrebbe ai familiari più stretti del defunto. Nel caso in cui non si trovassero sarebbe meglio ometterla. E nel caso il caporedattore o il direttore la volessero a tutti i costi? Facciamoci dare l’ordine, davanti ad alcuni testimoni, senza chiedere l”odioso ordine di servizio per iscritto. Facciamo presente che, per ‘intersecarsi di norme sulla privacy e del diritto d’autore, il recupero dell’immagine non è così facile e scontato. Una volta ricevuto l’ordine – che equivale a un’assunzione di responsabilità da parte del direttore o del caporedattore – si  potrebbe ricorrere a una procedura simile a quella del link. Potremmo  fotografare parte della pagina facebook – ma solo la parte del profilo -in cui appare la fotografia, senza ritagliarla come una fototessera, indicando nella didascalia: Mario Rossi nell’immagine del profilo della sua pagina di Facebook.  Era il vecchio escamotage dei giornali quando non esistevano gli uffici stampa in campo artistico. Per evitare di incorrere in errore e di avere problemi con i diritti d’autore,  i fotografi mettevano in posa una ragazza mentre guardava un quadro di Picasso. Nell’immagine erano visibili il quadro di Picasso e la ragazza. E ciò trasferiva immediatamente la “proprietà intellettuale” da Picasso al fotografo che aveva scattato l’immagine composita, rendendola assolutamente lecita.  I diritti fotografici sarebbero stati da ripartire tra il fotografo e gli eredi di Picasso, nel caso in cui l’intera immagine fosse occupata esclusivamente  dal dipinto. Nel prossimo articolo risponderemo a questa domanda: “Come evitare rischi nel pubblicare immagini su facebook?”
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