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Tasse e debiti Irpef possono essere pagati con i quadri. Ma a quale quotazione?


Eugène Delacroix, Natività, olio su tavola, già nella collezione di Ferdinando IV di Borbone, Re delle Due Sicilie ( sigillo in caralacca nel verso), oggi collezione privata
Eugène Delacroix, Natività, olio su tavola, già nella collezione di Ferdinando IV di Borbone, Re delle Due Sicilie ( sigillo in caralacca nel verso), oggi collezione privata

Con le opere d’arte potranno essere pagate anche le tasse sul reddito e non solo i diritti statali di successione. Proprio con questo fine è stata istituita la Commissione di esperti d’arte, prevista da una vecchia legge del 1982. Alla Commissione spetterà il compito di valutare la qualità di quadri, collezioni nonchè di beni immobili che il cittadino è disposto a cedere allo Stato, affinchè il valore delll’opera o dell’edificio copra le spese per il pagamento delle tasse o, com’era già avvenuto nel passato – quadri di Pitocchetto ceduti allo stato come bonus per le tasse di successione. Ma sulla question si aprono già controversie sui criteri di valutazione, giacchè le stime di un’opera non si trovano in un listino, ma sono fortemente esposte alla legge della domanda e dell’offerta. E anche nell’ambito delle aste risulta sempre più difficile, anche a causa degli andamenti non lineari dell’economia, osservare andamenti segnati dalla più stretta razionalità. Così si può sospettare che la cessione possa essere un buon affare per lo Stato e, ancora, una perdita da parte del cittadino. Perchè un privato dovrebbe cedere allo Stato, poniamo un proprio dipinto e non venderlo direttamente e, con quel denaro, ripianare il debito?


Le vendite richiedono, specie in questo periodo, una serie di competenze e la pazienza di attendere l’acquirente giusto. Invece lo Stato, una volta stabilito di essere interessato all’opera d’arte per le proprie collezioni, dovrebbe dare una risposta in tempi brevi, anche se lo quotazioni non risulteranno mai in linea con quelle effettive del mercato. O meglio porteranno, a quanto pare, le valutazioni ai minimi storici. Ma a questo punto si gioca una partita che deve vedere il collezionista unire la finalità di copertura dei propri debiti anche con una finalità di parziale donazione del bene allo Stato. Esistono peraltro casi più semplici, come quelli in cui il collezionista ha avuto la fortuna di acquisire un’opera, sottovalutata o non compresa dal venditore, a un prezzo molto basso e, nel corso del tempo, con lo studio del dipinto, si è giunti a una collocazione qualitativa molto superiore.

Considerato il minimo investimento iniziale, il privato potrebbe essere indotto a calcolare i benefici economici che riceve, a fronte di quello che era stato un investimento minimo. Ma la casistica è ampia e si possono configurare dissidi e ricorsi, come quello avvenuto, su questa materia, al Tar del Lazio (sent. n. 12266/2014 del 4.12.2014) il quale non è entrato nel merito delle valutazioni economiche, ma sentenziato che le stime dei tecnici del fisco non possono essere disattese dal contribuente. E’ inutile dire che il “banco” lo tiene lo Stato. E il banco vince sempre