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Immagini, creatività e diritto d'autore. Nel gorgo infernale di una materia che è una "selva oscura"


Brevi cenni sul diritto d’autore in Italia

di Mauro Nutricati
Il diritto d’autore in Italia ha assunto connotazioni tali da impedire agli operatori del settore di individuarne dettagliatamente i confini.
Ciò si è verificato, a parere di chi scrive, per due ordini di ragioni: l’una è legata alla complessità della materia, l’altra ai contrasti dottrinali e giurisprudenziali che si sono affacciati sul proscenio del sistema giuridico italiano. Il tentativo, quindi, di fare luce su un tema controverso è in parte caduto nel vuoto ed ha finito, forse, per gettare nella caligine la figura giuridica oggetto della nostra indagine.
Il fine della presente trattazione è quello di abbozzare un perimetro normativo sui principali aspetti del diritto d’autore, con il dichiarato fine di fornire una risposta immediata alle domande che il grande pubblico è solito porsi. Successivamente si tenterà di aprire una breccia tra i temi più complessi e controversi dell’istituto, un approfondimento, questo, dedicato a tutti coloro i quali vorranno cimentarsi con una discesa negli inferi di una materia così variegata. Si cercherà, quindi, negli articoli di prossima pubblicazione, di esaurire le questioni inerenti al tema trattato, avendo sempre ben evidente l’obiettivo primario che si è imposto questa testata, vale a dire quello di rendere sufficientemente intellegibile, anche per il lettore non specialista, una materia ostica come il diritto, in generale, e quella che ci accingiamo ad affrontare, in particolare.

Ebbene, è appena il caso di ricordare che la norma di riferimento sul diritto d’autore in Italia è la legge n. 633 del 1941, c.d. Legge sul Diritto d’autore (di seguito L.d.A.), che disciplina il diritto d’autore nelle sue varie ramificazioni.
L’articolo 1 della citata legge individua l’oggetto di tutela: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
La legge, poi, all’art. 2, fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco delle opere tutelate.
Occorre, è bene specificare, che le opere menzionate, ai fini dell’accesso alla tutela, abbiano, quale elemento indefettibile, il carattere della creatività (in un altro articolo apparso su StileArte, di cui al link in nota, lo scrivente ha trattato più diffusamente il tema del rapporto tra creatività e diritto, al quale si fa rinvio).
Il diritto comunitario, inoltre, ha ampliato il paniere delle opere tutelabili, mediante l’emanazione delle direttive 96/9/CE e 91/250/EEC, poi recepite nell’articolo 1, comma 2 della citata legge, il quale, così novellato, recita: “Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”
E nell’elenco di cui all’art. 2 ha aggiunto i numeri 8): “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso” e 9): “le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto”.
Così disponendo il Legislatore Comunitario ha inteso attribuire il medesimo valore, sul piano della tutela, del diritto d’autore al “software”.

Nell’ambito dell’intera disciplina assume particolare rilievo l’art. 6 della L.d.A. (ripreso dall’art. 2576 del c.c.) il quale dispone: “Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”.
Con questa norma la legge richiamata cristallizza il principio su cui si fonda l’acquisto del diritto d’autore individuandolo nella creazione dell’opera quale espressione del lavoro intellettuale.
Un acquisto a titolo originario, dunque, che nasce con l’opera stessa senza che sia necessario un qualsivoglia riconoscimento di natura amministrativa (diversamente da quanto previsto per la tutela in materia di brevetti e modelli di utilità, per i quali la nascita del diritto scaturisce dal deposito dell’opera presso l’UIBM).

Date queste premesse, occorre analizzare il contenuto della tutela del diritto d’autore nella duplice declinazione che esso assume: diritto patrimoniale d’autore e diritto morale d’autore.
Il primo si sostanzia nel diritto allo sfruttamento economico dell’opera da parte dell’autore e dura per tutta la vita dello stesso e fino al settantesimo anno solare dopo la sua morte.
Il secondo attiene al diritto dell’autore di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. E’ bene ricordare che il diritto morale è inalienabile e imprescrittibile e dopo la morte dell’autore può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
L’azione finalizzata alla tutela, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l’associazione sindacale competente.
Infine, una disamina per definirsi completa impone l’analisi di un altro aspetto molto discusso della disciplina sul diritto d’autore: id est le eccezioni e le limitazioni contemplate dal Titolo I, capo V della L.d.A., agli artt. dal 65 al 71- decies. Il tema è forse il più caldo dell’intera materia ove si consideri la velocità con cui le immagini (molto spesso di opere protette dal diritto d’autore) viaggiano sul Web. Viene in rilievo, quindi, la necessità di comprenderne i limiti e le modalità di utilizzo (condivisione, riproduzione, etc…), allo scopo di contemperare le esigenze dell’utente alla libera utilizzazione delle immagini e quelle del titolare del diritto di vedersi garantito da ogni potenziale abuso perpetrato ai suoi danni. Il conato compiuto nel disciplinare questo peculiare rapporto dialogico ci pone al riparo da spiacevoli conseguenze sul piano della responsabilità giuridica. Ciò implica – per restare fedeli alle considerazioni formulate in premessa del presente articolo – che una trattazione compiuta anche di questo ulteriore aspetto merita un alto grado di attenzione e pertanto si rinvia la trattazione agli articoli che seguiranno.
Di seguito, il precedente articolo dell’avvocato Mauro Nutricati
https://stilearte.it/var/www/vhosts/stilearte.ithttpdocs/le-leggi-si-adeguano-al-concetto-pop-e-possibile-citare-copiare-o-mutare-opere-altrui-il-saggio-del-giurista/