Press "Enter" to skip to content

Sai cosa rischia un italiano che varchi qualsiasi frontiera con quadri o oggetti d'arte?




La libera circolazione delle merci e dei beni, in Europa, ha forti limitazioni, per gli italiani, nel campo delle opere d’arte. Mentre è generalmente è possibile acquistare opere in altri Paesi  in cui i vincoli non sono così rigidi- il nostro Paese si segnala ancora per norme molto restrittive e la soggiacenza a una restrittiva burocrazia. Dall’Italia non può uscire nulla, senza l’autorizzazione della Soprintendenza. Non esiste quindi, in questo settore, alcuna uniformità rispetto alle altre normative continentali e il rischio è quello di presumere che le dogane siano state eliminate per ogni merce, fatto non corrispondente alla realtà. Un piccolo episodio di cronaca diventa per noi un pretesto per analizzare brevemente l’assurdità della normativa, la sua applicazione eccessivamente punitiva e l’incapacità degli inquirenti di stabilire, con rapidità, la gravità del reato effettivo. Questa nostra nota vuole  e mettere in guardia i nostri cittadini da eventuali distrazioni
DSC02036
 
Al valico del Gaggiolo, verso la Svizzera, i doganieri italiani hanno bloccato, nei giorni scorsi,  svolgendo l’operazione con Guardia di Finanza, ciò che è stato definito “un traffico di opere d’arte dirette in Svizzera”. Su furgone guidato da un ucraino sono stati trovati sette dipinti tra cui un quadro raffigurante San Sebastiano,che secondo i militari, sarebbe attribuito ad Andrea del Sarto, due stampe, una statua in bronzo e un tavolo antico in legno e ottone. L’eterogeneità del materiale farebbe pensare a pezzi d’antiquariato raccogliticci, messi insieme per cercare una casa d’aste o un mercante disponibili alla vendita, a fronte della caduta del valore delle opere d’arte in Italia. Naturalmente le opere in procinto di entrare in Ticino erano prive della necessaria autorizzazione prevista dalla Legge per l’uscita dei beni dal territorio italiano. Il conducente è stato denunciato per violazione della normativa in materia di circolazione di opere d’arte e per ricettazione. Con buone probabilità l’ accusa di ricettazione – che viene automaticamente applicata a chi compia un presunto atto di sottrazione di Beni allo Stato, anche se le opere sono proprie – cadrà durante il processo. Ma l’ucraino andrà incontro a un periodo travagliatissimo, come quello attraversato da un operaio che, nello scorso dicembre, spostandosi per lavoro dall’Italia alla Svizzera, aveva dimenticato nel baule una natura morta di fiori, ricevuta in dono dal proprio datore di lavoro, come riconoscenza per i trent’anni trascorsi in azienda. Il quadro era evidentemente contemporaneo. Il pittore che l’ha dipinto è ancora vivente. E l’opera è stata prodotta in Ungheria. Nonostante questi elementi palesi, l’uomo era stato denunciato per ricettazione, poichè portava in un altro Paese un’opera potenzialmente appartenente ai Beni culturali italiani, per quanto non notificata, cioè non trasformata, da un atto della Soprintendenza in un Bene culturale  tout court sottoposto a vincolo e inalienabile all’estero. Il caso fu lanciato dalla stampa con la solita, assurda amplificazione giustizialista. Si parlò addirittura di “caso internazionale”.


Leggiamo cosa sta scritto sul sito della Soprintendenza romana: “Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce il divieto di uscita definitiva dal territorio nazionale di tutti i beni vincolati di proprietà privata e pubblica, prescrivendo la necessità di autorizzazione ministeriale preventiva per quelli di proprietà privata nei quali sia presumibile l’esistenza di un interesse culturale la cui effettività non sia stata però ancora verificata (art. 65 e ss.). Di tutti i beni culturali sottratti o meno all’uscita definitiva può essere richiesta l’uscita temporanea, per gli scopi stabiliti dalla normativa vigente in materia, con l’obbligo da parte del proprietario di munirsi dell’attestato di circolazione temporanea. L’ufficio preposto al controllo e al rilascio di autorizzazioni di esportazione o di importazione per beni culturali del territorio laziale è l’Ufficio Esportazione di oggetti d’arte e d’antichità di Roma. L’Ufficio Esportazione rilascia, su domanda degli interessati, le seguenti certificazioni:
Autorizzazione all’uscita definitiva di beni culturali dal territorio nazionale
Licenza di esportazione o spedizione temporanea
Attestato di libera circolazione
Certificato di importazione/Spedizione temporanea
Licenza di esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione Europea”.
In sostanza la legge, come abbiamo visto per il recente caso del  quadro di fiori, prevede in ogni caso, che chi si sposta al di là dei confini con un’opera d’arte di qualsiasi natura, la debba sottoporre preventivamente alla Soprintendenza. Questo vale anche per quadri o altri oggetti spediti per posta o attraverso corriere. La legge demanda alle Soprintendenze la possibilità di rilasciare un permesso di circolazione temporanea – ad esempio, per la partecipazione a una mostra in un Paese straniero o dell’Unione, con l’obbligatorio rientro dell’opera – o di circolare liberamente, nel caso in cui i tecnici non ravvisassero, nel dipinto o nell’oggetto un vero Bene culturale.  La “presumibile esistenza di un interesse culturale” – o il suo contrario – non può cioè essere stabilita dal proprietario, ma dagli uffici delle Soprintendenze. Analogo è il rischio che viene corso da un cittadino straniero che acquisti un’opera, anche recente, in Italia, senza il consono certificato”.